Art. 19.
(Statuto e organi).

      1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, di seguito denominate «fondazioni», sono disciplinate dallo statuto che, nel rispetto della presente legge, deve prevedere, oltre allo scopo della fondazione, la composizione, le competenze, i poteri dei suoi organi, i soggetti che ad essa concorrono e i criteri in base ai quali altri soggetti possono intervenire.
      2. Organi delle fondazioni sono:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti;

          d) l'assemblea dei soci.

      3. Agli organi della fondazione è garantita la più ampia autonomia di decisione e i loro componenti, che devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità, non rappresentano chi li ha nominati né ad essi rispondono.

 

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